FAQ sul FOTOVOLTAICO

Quanta superficie di tetto ingombra un impianto fotovoltaico?
La superficie ingombrata da un impianto fotovoltaico è legata alle dimensioni dei moduli fotovoltaici ( pannelli solari fotovoltaici ) e dei loro supporti. Mediamente per 1 kWp la superficie utilizzata è di circa 8 – 10 mq (metriquadri), per un impianto da 3 kWp la superficie utilizzata è di circa 24 – 30 mq (metriquadri).

Quanto costa un impianto fotovoltaico?
Il costo di un impianto fotovoltaico è legato al tipo di moduli fotovoltaici ( pannelli solari fotovoltaici ), ai loro supporti, agli inverter utilizzati, ai cavi e protezione ed alle opere di ingegneria che occorrono.
Mediamente per un impianto da 3 kWp ( tipo residenziale ) con ingombro di 24 mq (metriquadri) si stima:
Costo impianto (stima) = 16.500,00 €
Produzione in Italia del Nord = 3.300 kWh/anno
Guadagno dalla Tariffa incentivante (es. 0,422 €/kWh) = 1.392,60 €
Risparmio sul costo evitato di energia : 3.300 x 0,20 €/kWh (costo medio per famiglie) =  660,00 €
Vantaggio economico annuale = 2.052,60 €
Emissioni di CO2 evitate = 1.980 kg/anno
Tempo di ritorno dell’impianto (payback) = 8 anni
Ricavo totale dopo 20 anni (stima) = 25.000,00 €

Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?
La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:
Ÿ radiazione solare incidente sul sito d’installazione;
Ÿ orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
Ÿ assenza/presenza di ombreggiamenti;
Ÿ prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).
Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti
producibilità annue massime:
Ÿ regioni settentrionali 1.000 – 1.100 kWh/anno
Ÿ regioni centrali 1.200 – 1.300 kWh/anno
Ÿ regioni meridionali 1.400 – 1.500 kWh/anno
E’ opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh.

Quanto costa un impianto fotovoltaico ed a quanto ammontano i costi di manutenzione?
Valori orientativi di costo dell'impianto vanno da 5500 €/kWp per gli impianti di piccola taglia a poco meno di 3500 €/kWp per impianti di grosse dimensioni. Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l'1-1.5% del costo dell'impianto.

Usufruendo delle tariffe del "conto energia", in quanto tempo si recupera il capitale investito?
Si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso dipende da diverse variabili, quali ad esempio: la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d'installazione e dall'orientamento), il costo per kW dell'investimento (dipendente dalla taglia dell'impianto), la valorizzazione dell'energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell'energia utilizzata), la tipologia di integrazione architettonica e l'eventuale riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente dell'energia (solo per gli impianti fotovoltaici di cui all'art. 7 del DM 19 febbraio 2007).

Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico?
Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno una durata di vita, garantita dai produttori, superiore a 20 anni.

Chi può beneficiare dell’incentivazione?
Possono beneficiare dell’incentivazione:
Ÿ le persone fisiche;
Ÿ le persone giuridiche;
Ÿ i soggetti pubblici;
Ÿ i condomini di unità abitative e/o di edifici;
che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 e che non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi e/o riconoscimenti?
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:
Ÿ certificati verdi;
Ÿ il riconoscimento o la richiesta di detrazione fiscale (articolo 2, comma 5 della legge n. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni);
Ÿ incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto;
Ÿ titoli di efficienza energetica.
Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/ in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999. Si segnala che le tariffe ed i premi non sono applicabili alla produzione elettrica di impianti fotovoltaici realizzati per rispettare particolari obblighi di legge in materia edilizia - previsti dal D.Lgs. n. 192/05 (prestazioni energetiche degli edifici) e successive modifiche ed integrazioni o dalla legge n. 296/06 (Legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 350) - entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 2010.

Quali impianti possono accedere all’incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva all’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07:
Ÿ a seguito di nuova costruzione;
Ÿ a seguito di rifacimento totale;
Ÿ a seguito di potenziamento.

Esiste un limite massimo di potenza nominale per la realizzazione del singolo impianto fotovoltaico?
No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore a un 1 kWp.

Quali tipologie di moduli fotovoltaici sono ammessi dal DM 19 febbraio 2007?
I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646.
L’impiego di moduli in film sottile è consentito sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.
Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli siano provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento o dovranno aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito ILAC. Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica, in deroga alle certificazioni sopra indicate sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto.
In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.

Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in luoghi separati, può realizzare un impianto per ciascuno degli immobili?
Si, non è previsto infatti un limite al numero di impianti che una persona fisica/giuridica può possedere.

Possono accedere all’incentivo impianti non collegati alla rete elettrica?
No, il meccanismo del “conto energia” premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all’art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999.
Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica non condiviso con altri impianti fotovoltaici come definito nel art. 4 comma 6 del DM 19 febbraio 2007.

E’ possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio eventualmente utilizzando parti in comune?
Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale

[fonte : GSE www.gse.it  ed altri ]

 

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